CENTRO C.B. "ERUCE"

OPERATORI EMERGENZA RADIO

Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile

Via Laterano, 50  -  73026  MELENDUGNO  (LE)

                        

 

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LO STATUTO

DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

* CENTRO C.B. “ERUCE” *

OPERATORI EMERGENZA RADIO

Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile

MELENDUGNO  (LE)

 

TITOLO  I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Articolo  1

            È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “Centro C.B. ERUCE” Operatori Emergenza Radio, di seguito detta Organizzazione.

            I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono democratici, apolitici, autonomi, unitari e s’ispirano agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Articolo  2

            La durata dell’Organizzazione è illimitata. 

Articolo  3

            L’Organizzazione ha sede in Melendugno e per ora alla Piazza della Repubblica, 28. 

Articolo  4

            L’Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 Nr.266, delle Leggi dello Stato e Regionali, e dei principi generali dell’Ordinamento giuridico.

            Il Regolamento, che sarà deliberato dall’Assemblea, disciplina in armonia con lo Statuto gli ulteriori aspetti relativi all’Organizzazione ed alle attività. 

Articolo  5

            Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Organizzazione.

            Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’Organizzazione stessa. 

TITOLO  II

FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

Articolo  6

           

L’Organizzazione si prefigge come scopo fondamentale e nell’interesse della generalità dei cittadini di sviluppare cultura ed attività nonché di fornire servizi principalmente nelle aree della Sociassistenza, della sanità, delle radiocomunicazioni e della Protezione Civile; nonché di effettuare ogni iniziativa correlata e connessa allo scopo anzidetto che possa promuovere migliori qualità della vita dell’uomo e del suo ambiente, di sviluppare altresì iniziative per il positivo recupero in particolare dei giovani, da stimolare all’impegno sociale; di promuovere quanto sopra prevedendo attenzioni particolari e prioritarie verso situazioni e categorie a rischio o in stato di temporaneo disagio.

Articolo  7

            L’Organizzazione non ha fini di lucro e si avvarrà per lo svolgimento delle proprie attività, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; in modo particolare essa si adopererà nei termini delle disposizioni di legge a collaborare con le strutture pubbliche.

            L’Organizzazione si adopererà, inoltre, a promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni ed alla programmazione del loro soddisfacimento; altresì, si adopererà nell’organizzare forme di intervento istitutivo di opportuni servizi, di previsione e prevenzione, nonché di assistenza e soccorso anche con idonei mezzi e attrezzature; si adopererà ancora nell’organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

            Si adopererà, infine, nell’organizzare corsi ed attività addestratrici in particolare dei servizi nei quali l’Organizzazione identifica i propri fini statutari; nell’organizzare squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, in particolare se questi minacciano l’incolumità delle persone.

TITOLO  III

I SOCI, LE CONDIZIONI DI ADESIONE, IL TESSERAMENTO

Articolo  8

           L’Organizzazione è composta da un numero illimitato di Soci, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che condividano le finalità dell’Organizzazione e che siano mossi da spirito di solidarietà.

            I Soci si distinguono in:

-         Soci Fondatori;

-         Soci Ordinari;

-         Soci Onorari Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Organizzazione.

Sono Soci Ordinari quanti, successivamente, presentino apposita domanda di ammissione. Per i minori di età, previa autorizzazione sottoscritta da chi esercita la potestà.

Sono Soci Onorari Benemeriti coloro che saranno nominati tali, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, per essersi distinti nei settori in cui opera l’Organizzazione, ovvero per aver particolarmente sostenuto la stessa nello svolgimento dell’attività sociale.

Articolo  9

            La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione su apposito modulo prestampato.

            Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto, i Regolamenti, disposizioni e delibere che gli organi dell’Organizzazione adotteranno nel rispetto del presente Statuto e delle specifiche sfere di competenza.

Articolo  10

            L’ammissione è deliberata dal C. di A. a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti. Essa decorre dalla data di delibera del C. di A.

Articolo  11

            Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e notificato per iscritto all’aspirante non ammesso entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

            L’aspirante ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

            Il C. di A. sentito il lodo del Collegio dei Probiviri, riprenderà in esame la domanda e, valutati i motivi del ricorso, delibererà in occasione della sua prima seduta. La delibera finale del C. di A. è inappellabile.

Articolo  12

            I Soci dell’Organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletti negli stessi.

            Essi hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

            Hanno il diritto di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Organizzazione, ovvero di promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità dell’Organizzazione stessa.

            Hanno diritto di appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste o richiamate dal presente Statuto.

Articolo  13

            I Soci dell’organizzazione devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso i Soci ed all’esterno dell’Organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attivato con correttezza, onestà, buona fede e rigore morale.

            I Soci dell’Organizzazione sono tenuti:

a)      al pagamento della quota associativa annuale;

b)      al pagamento di ogni altro contributo straordinario;

c)      ad osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dal C. di A.;

d)      a far conoscere ed affermare gli scopi dell’Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;

e)      a prestare gratuitamente il lavoro preventivamente concordato;

f)        a risolvere le eventuali questioni controverse nell’ambito degli organi stabiliti dallo statuto.

Articolo  14

            La qualifica di Socio si perde:

-         per dimissioni volontarie, le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui agli Artt. 13 e 15;

-         per mancato rinnovo dell’adesione entro i termini stabiliti e secondo le norme in materia;

-         per morte;

-         per indegnità deliberata dal C. di A. con parere motivato da emettersi entro 60 giorni dalla denuncia scritta, in ordine alle cause che ledano il decoro ed il prestigio dell’Organizzazione e per il compimento di atti in contrasto con gli scopi sociali. L’indegnità è deliberata dal C. di A. a scrutinio segreto con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri in carica, presa visione della relazione svolta dal Collegio dei Probiviri che su incarico del Presidente ha il compito di provvedere alle indagini in merito ai fatti contestati.

Articolo  15

            La quota associativa annuale, di cui alla lettera a) dell’Art.13, è fissata dall’Assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno per l’anno successivo.

            In mancanza di deliberazione in merito si intende confermata la quota dell’anno precedente. Essa è annuale, non è frazionabile ne può essere richiesta la restituzione in caso di recesso o perdita della qualità di Socio.

            I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

            I Soci si intendono impegnati per i primi due anni e successivamente di anno in anno, finché non abbiano presentato le dimissioni con lettera raccomandata entro il 31 luglio.

Articolo 16

            Il Socio moroso è richiamato, su proposta del Presidente dell’Organizzazione, dal Collegio dei Revisori dei Conti al pagamento delle quote arretrate entro i termini fissati dal provvedimento stesso. L’inadempienza comporta la sospensione del Socio dai diritti sociali e darà titolo al presidente di ricorrere alle vie legali per conseguire quanto dovuto maggiorato dagli interessi legali.

Articolo  17

            I Soci decaduti ai sensi dell’Art.14 possono chiedere la riammissione quando siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza.

            Sulla riammissione delibera il C. di A. sentito il parere del Collegio dei Probiviri e con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

Articolo  18

            Il Socio, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Organizzazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Articolo  19

            Sono Organi dell’Organizzazione:

-         l’Assemblea dei Soci;

-         il Consiglio di Amministrazione;

-         il Presidente;

-         il Segretario;

-         il Collegio dei Probiviri;

-         il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo  20

L’Assemblea

            L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Organizzazione.

            L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.

Articolo  21

            L’Assemblea è convocata dal Presidente e può essere Ordinaria e Straordinaria.

            Quella Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il primo trimestre.

            Quella Straordinaria è convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno 3/10 di tutti i Soci Ordinari. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

            La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che Straordinaria, è fatta mediante invito personale diramato almeno 15 giorni prima della data fissata e mediante affissione all’Albo Sociale ovvero presso Albi cittadini di apposito avviso. L’invito e l’avviso devono contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si terrà l’Assemblea.

Articolo  22

            L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

            In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega per l’Assemblea ordinaria, con la presenza di almeno 1/3 dei Soci in proprio o per delega per l’Assemblea Straordinaria.

            Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

Articolo  23

            L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per quanto previsto del successivo Art.56.

            Le votazioni nelle Assemblee sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.

Articolo  24

            Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario che con il Presidente lo sottoscrive.

            Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede sociale ed affisso per 15 giorni all’Albo.

            Ogni Socio dell’Organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo  25

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

-         eleggere il Presidente dell’Organizzazione;

-         eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

-         eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;

-         eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

-         approvare il programma di attività proposto dal C. di A.;

-         approvare il Bilancio Preventivo;

-         approvare il Bilancio Consuntivo;

-         approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’Art.56;

-         stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

Articolo  26

Il Consiglio di Amministrazione

            Il massimo organo dirigente dell’Organizzazione è il Consiglio di Amministrazione.

            Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di cinque membri e può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati.

            Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

            Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, nella prima seduta convocata dal Presidente, a maggioranza dei voti, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Articolo  27

            Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo  28

            Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante tale periodo vengono a mancare alcuni Consiglieri, in C. di A. stesso procede alla loro surroga secondo la graduatoria dei voti conseguita.

            Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo  29

            Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri dell’ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:

-         curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;

-         deliberare l’adesione e di nominare e/o designare i rappresentanti dell’Organizzazione in tutti gli enti ed organizzazioni in cui tale rappresentanza è prevista;

-         accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti Soci;

-         deliberare sui reclami dei Soci;

-         approvare le norme di convocazione e svolgimento delle assemblee secondo quanto previsto dal presente Statuto;

-         elaborare i bilanci preventivi e consuntivi;

-         deliberare in caso di ricorso sulle esclusioni e sulle riammissioni dei Soci;

-         determinare le quote sociali ed i contributi straordinari;

-         designare i responsabili dei vari settori operativi secondo le attitudini dei singoli Soci e la loro disponibilità;

-         ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenze adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo  30

            Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 dei membri, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri.

            Per la validità delle delibere è richiesta la presente della maggioranza dei Consiglieri; le delibere, da annotarsi su apposito registro, sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

            È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio; se un Consigliere risultasse assente ingiustificato a più di tre riunioni sarà considerato dimissionario.

            La convocazione può essere fatta mediante invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione verbale nei casi di urgenza.

            Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece a scrutinio segreto quando riguardano persone o se ciò è richiesto da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Articolo  31

Il Presidente

            Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

            Il mandato del Presidente dura tre anni e l’elezione avviene in concomitanza delle elezioni degli Organi dirigenti.

            Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente e degli Organi dirigenti.

Articolo  32

            Il Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l’unità dell’Organizzazione.

            Egli assicura il regolare funzionamento degli Organi dirigenti, ne convoca e ne presiede le riunioni sottoscrivendone i relativi verbali, emana disposizioni e regolamenti per l’esecuzione delle delibere degli organi dell’Organizzazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

            Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

            Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art.36 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Artt.21, comma 3 e 30, comma1.

            In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

            Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente ne assume le funzioni.

Articolo  33

Il Segretario

            Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esecuzione organizzativa ed amministrativa delle delibere adottate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ed ha i seguenti compiti:

-         provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei Soci;

-         curare la tenuta dei libri sociali previsti per legge o per regolamento;

-         provvedere al disbrigo della corrispondenza;

-         è responsabile delle redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

-         predisporre lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

-         provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-         provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

-         curare l’affissione all’Albo Sociale delle delibere nonché dei comunicati, avvisi ed ogni altra informazione di pubblica utilità per i Soci;

-         è a capo del personale dipendente e dei collaboratori.

Articolo  34

Il Collegio dei Probiviri

            Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Eleggono in seno al Collegio il presidente.

            Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l’Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

            Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

Articolo  35

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui due effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Eleggono in seno al Collegio il presidente.

            Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli Artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

            Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

            Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti i Soci.

Articolo  36

            Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

            Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO  V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo  37

            L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

-         quote associative e contributi dei Soci;

-         contributi dei privati cittadini;

-         contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;

-         contributi di organismi internazionali;

-         donazioni e lasciti testamentari;

-         rimborsi derivanti da convenzioni;

-         entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-         rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo;

-         ogni altro tipo di entrate.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario.

Articolo  38           

           I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.           

          I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione e sono ad essa intestati.

            I beni immobili e i beni registrati mobili nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell’Organizzazione, sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dai Soci.

Articolo  39

            I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota annuale stabilita dall’Assemblea secondo quanto previsto dal precedente Art. 15, commi 1 e 2.

            I contributi straordinari, elargiti dai Soci o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che ne determina l’ammontare.

            I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 8, comma4, Soci Onorari Benemeriti.

Articolo 40

            Le erogazioni liberali di denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.

            I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio dell’inventario, dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.

            Il Presidente attua le delibere dell’Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Articolo  41

            I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall’Assemblea.

            L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei rimborsi in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell’Organizzazione.

            Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

Articolo  42

            I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Organizzazione.

L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.

            Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO  VI

IL BILANCIO

 Articolo  43

            Il Bilancio dell’organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

            Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

            Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Articolo  44

            Il Bilancio Consuntivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso contiene le singole voci o capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.

            Il Bilancio Preventivo per l’esercizio  annuale successivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso contiene, suddivise per singole voci o capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Articolo  45

          Il Bilancio Consuntivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei Soci entro il 31 maggio.

          Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell’Organizzazione almeno 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

          Il Bilancio Preventivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei Soci entro il 31 ottobre.

          Il Bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell’Organizzazione almeno 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

TITOLO  VII

LE CONVENZIONI

 Articolo  46

            Le Convenzioni tra l’Organizzazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta.

            Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell’Organizzazione.

Articolo  47

            La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Organizzazione.

Articolo  48

           Su proposta del Presidente l’Assemblea dei Soci delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO  VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo  49           

           L’Organizzazione può assumere dei dipendenti nei limiti di quanto deliberato in merito dall’Assemblea.

            I rapporti tra l’Organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente all’atto dell’assunzione.

            I dipendenti sono, ai sensi di legge e del regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo  50

            L’Organizzazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaborazione di lavoro autonomo.

            I rapporti tra l’Organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente all’atto della collaborazione.

            I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO  IX

LA RESPONSABILITÀ

 Articolo  51

            I Soci dell’Organizzazione sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo  52

            L’Organizzazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo  53

            L’Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Organizzazione stessa.

TITOLO  X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

 Articolo  54

            L’Organizzazione coopera e collabora con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo  55

            L’Organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO  XI

MODIFICHE STATUTARIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo  56

            Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 2/10 dei Soci.

            Le relative delibere sono approvate dall’Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo  57

            I Soci si impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, il presente Statuto, i regolamenti, disposizioni e delibere che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente Statuto e delle specifiche sfere di competenza, adotterà.

Articolo  58

            In caso di scioglimento o di cessazione dell’Organizzazione deliberata dall’Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci, saranno nominati uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

            Il patrimonio sociale, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra organizzazione avente medesime finalità, ovvero a scopi di pubblica utilità.

Articolo  59

            Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Articolo  60

            Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto pertinenti, alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

Approvato in Melendugno dall’Assemblea Costituente dei Soci in data  5 ottobre 1993

Registrato   presso    l’ Ufficio    del  Registro    di    Lecce   in   data   8 ottobre  1993  al Nr. 3140

 

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