Sei il Visitatore Nr.
dal 26.03.2001
| |
I
COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE
La
legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha istituito
il servizio nazionale della protezione civile, con l'importante compito di
"tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi" (art. 1).
Tale legge, approvata dopo un iter parlamentare travagliato durato circa un
decennio, disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze
al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il
volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione,
anche privata (art. 6).
Un tale complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento
nell'affidamento delle funzioni di impulso e coordinamento al Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero ad un suo delegato (Ministro o Sottosegretario)
(art. 1).
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e
prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza
(art. 3).
Gli ambiti di competenza vengono definiti in base alla gravità dell'evento
calamitoso (art. 2).
Così la legge distingue gli eventi fronteggiabili mediante interventi
attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, gli
eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di
più enti o amministrazioni, gli eventi che per intensità ed estensione debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
All'accadere di eventi di quest'ultimo tipo è collegata la facoltà di
utilizzare lo strumento dell'ordinanza derogatoria (art. 5), previa
dichiarazione dello stato di emergenza (di durata e di estensione territoriale
definita) ad opera del Consiglio dei ministri, con assunzione, quindi, della
responsabilità collegiale al massimo livello di Governo. I poteri straordinari
possono, inoltre, estrinsecarsi al fine di evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose.
Servizio nazionale di
protezione civile
|
E' istituito il Servizio nazionale di protezione
civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi.
|
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
|
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega il ministro per il coordinamento della protezione civile,
promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale.
Per lo svolgimento di queste attività si avvale del Dipartimento della
Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
|
TIPOLOGIA
DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZE
|
Ai fini dell'attività di
protezione civile gli eventi si distinguono in:
|
A) Eventi naturali o
connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria
|
B) Eventi naturali o
connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria
|
C) Calamità naturali,
catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari
|
ATTIVITA'
E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE
|
Sono
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria
ed indifferibile diretta a superare l'emergenza.
Devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte
dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio
|
PREVISIONE
|
PREVENZIONE
|
SOCCORSO
|
SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA
|
Consiste nell'attività diretta allo studio ed alla
determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi
|
Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre
al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi descritti nella precedente tabella. Anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione
|
Consiste nell'attuazione degli interventi diretti
ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi descritti nella
precedente tabella ogni forma di assistenza primaria
|
Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con
gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e
indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli della ripresa alle
normali condizioni di vita
|
STATO
DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA
|
Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o
altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi.
Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato
di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
Con riferimento alle attribuzioni delle competenze previste dalla legge
istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile, per
l'attuazione degli interventi di emergenza , anche in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, possono essere emanate ordinanze, che
verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci
interessati,.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare
altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
degli interventi di emergenza, può avvalersi di commissari delegati
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della
delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono
essere motivate.
|
ORGANI
COLLEGIALI
|
CONSIGLIO
NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
|
COMMISSIONE
NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
|
COMITATO
OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE
|
È l'organo di
programmazione del servizio nazionale della Protezione Civile
(art. 8, Legge 24/2/92, n.
225)
|
È l'organo
consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
(art. 9, Legge
24/2/92, n. 225)
|
È l'organo
interministeriale cui è affidata la direzione unitaria e il
coordinamento delle emergenze.
(art.
10, Legge 24/2/92, n. 225)
|
Fornisce i criteri di massima in merito:
· ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
· ai piani
predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di
soccorso;
· all'impiego
coordinato delle componenti del servizio nazionale di protezione civile;
· all'elaborazione
di norme in materia di protezione civile.
|
Fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione per le esigenze di studio e ricerca in materia di protezione
civile,
procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni
preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge ed alla
valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti
nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
|
Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle
zone interessate dall'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione
alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.
|
È presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della
Protezione Civile. È composto:
a) dai Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato
interessate o loro delegati;
b) dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano o loro delegati;
c) dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità
montane;
d) dai rappresentanti della CRI e delle organizzazioni di
volontariato.
|
È composta dal Ministro per il coordinamento della
Protezione Civile, ovvero, in mancanza, da un delegato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile che sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori del
rischio.
Ne fanno altresì parte tre esperti nominati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano.
(D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429)
|
È presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della
Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un
rappresentante del Governo a ciò delegato. I componenti del Comitati
rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri,
riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito
delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti,
aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le
facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di
protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del
Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di
protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di
altri enti o amministrazioni.
|
STRUTTURE
OPERATIVE NAZIONALI
|
Svolgono, in base ai criteri determinati dal
Consiglio nazionale di Protezione Civile e a richiesta del Dipartimento
della Protezione Civile, le attività previste dalla legge, nonché i
compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti
il Servizio Nazionale di Protezione Civile.
(art. 11, Legge 24 febbraio 1992, n.
225)
|
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ·
LE FORZE ARMATE · LE FORZE DI POLIZIA ·
IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ·
I SERVIZI TECNICI NAZIONALI · I
GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA, L'ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA ED ALTRE ISTITUZIONI DI RICERCA ·
LA CROCE ROSSA ITALIANA · LE
STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ·
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ·
IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI)
|
ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO
|
SINDACO
|
PREFETTO
|
PROVINCE
|
REGIONI
|
ü il sindaco è
l'autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza
nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata
comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando
la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i
mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre
forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di
protezione civile;
ü nell'ambito
del proprio ordinamento ogni comune può dotarsi di una struttura di
protezione civile; la regione, nel rispetto delle competenze ad essa
affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme
ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione
civile.
|
ü
predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il
territorio della Provincia, anche sulla base del programma provinciale
di previsione e prevenzione, e ne cura l'attuazione;
ü
al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,
ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità
ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari, il Prefetto:
a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente
della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e
dei servizi antincendio del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei
Sindaci dei Comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi
soccorsi;
d) vigila sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica;
ü
il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza,
opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri
derivanti dalle ordinanze;
ü
per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di
emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché
di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
|
ü partecipano alla
organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale
di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi
alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti
la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione e la loro realizzazione in armonia con i
programmi nazionali e regionali.
In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di
protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del Prefetto.
|
ü
partecipano alla organizzazione e
all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l'emergenza;
ü provvedono
alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione
e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali;
ü provvedono all'ordinamento degli uffici e all'approntamento
delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività
di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di
protezione civile.
|
GRUPPI
NAZIONALI E ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA
|
Per il conseguimento delle proprie finalità in
materia di previsione delle varie ipotesi di rischio il Dipartimento si
avvale dell'opera dei gruppi nazionali e istituti di ricerca scientifica
sotto indicati. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le
relative attività.
|
Gruppo nazionale difesa dai
terremoti
|
Gruppo nazionale di
Vulcanologia
|
Gruppo nazionale difesa
dalle catastrofi idrogeologiche
|
Gruppo nazionale difesa
rischi chimico-industriale ed ecologico
|
Istituto nazionale di
geofisica
|
VOLONTARIATO
|
Il Servizio nazionale della protezione civile
assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
organizzazioni di volontariato di
protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso,
in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di
cui alla presente legge.
Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e
ne assicura il coordinamento.
(Decreto del Presidente della
Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613)
|
Fonte dati
Dipartimento Protezione Civile www.protezionecivile.it
|