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Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile

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I COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, con l'importante compito di "tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi" (art. 1).
Tale legge, approvata dopo un iter parlamentare travagliato durato circa un decennio, disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata (art. 6).
Un tale complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nell'affidamento delle funzioni di impulso e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un suo delegato (Ministro o Sottosegretario) (art. 1).
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (art. 3).
Gli ambiti di competenza vengono definiti in base alla gravità dell'evento calamitoso (art. 2).
Così la legge distingue gli eventi fronteggiabili mediante interventi attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, gli eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, gli eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
All'accadere di eventi di quest'ultimo tipo è collegata la facoltà di utilizzare lo strumento dell'ordinanza derogatoria (art. 5), previa dichiarazione dello stato di emergenza (di durata e di estensione territoriale definita) ad opera del Consiglio dei ministri, con assunzione, quindi, della responsabilità collegiale al massimo livello di Governo. I poteri straordinari possono, inoltre, estrinsecarsi al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Servizio nazionale di protezione civile

E' istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega il ministro per il coordinamento della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale.
Per lo svolgimento di queste attività si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZE

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

A) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria

B) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria

C) Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza.
Devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio

PREVISIONE

PREVENZIONE

SOCCORSO

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Consiste nell'attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi

Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi descritti nella precedente tabella. Anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione

Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi descritti nella precedente tabella ogni forma di assistenza primaria

Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli della ripresa alle normali condizioni di vita

STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA

Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
Con riferimento alle attribuzioni delle competenze previste dalla legge istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di emergenza , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, possono essere emanate ordinanze, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati,.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di emergenza, può avvalersi di commissari delegati
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

ORGANI COLLEGIALI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

È l'organo di programmazione del servizio nazionale della Protezione Civile
(art. 8, Legge 24/2/92, n. 225)

È l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. (art. 9, Legge 24/2/92, n. 225)

È l'organo interministeriale cui è affidata la direzione unitaria e il coordinamento delle emergenze.
(art. 10, Legge 24/2/92, n. 225)

Fornisce i criteri di massima in merito:
·
ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
· ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
· all'impiego coordinato delle componenti del servizio nazionale di protezione civile;
· all'elaborazione di norme in materia di protezione civile.

Fornisce le indicazioni necessarie per la definizione per le esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile,
procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti
nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Comitato:
a)
esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.

È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. È composto:
a) dai Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b) dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;
c) dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;
d) dai rappresentanti della CRI e delle organizzazioni di volontariato.

È composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero, in mancanza, da un delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
Ne fanno altresì parte tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429)

È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato. I componenti del Comitati rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI

Svolgono, in base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale di Protezione Civile e a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, le attività previste dalla legge, nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile.
(art. 11, Legge 24 febbraio 1992, n. 225)

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO · LE FORZE ARMATE · LE FORZE DI POLIZIA · IL CORPO FORESTALE DELLO STATO · I SERVIZI TECNICI NAZIONALI · I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA, L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA ED ALTRE ISTITUZIONI DI RICERCA · LA CROCE ROSSA ITALIANA · LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE · LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO · IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI)

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO

SINDACO

PREFETTO

PROVINCE

REGIONI

ü il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

ü nell'ambito del proprio ordinamento ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile; la regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

ü predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della Provincia, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, e ne cura l'attuazione;
ü al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto:
a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica;
ü il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri derivanti dalle ordinanze;
ü per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

ü partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

ü partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza;
ü provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali;

ü provvedono all'ordinamento degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

GRUPPI NAZIONALI E ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA

Per il conseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio il Dipartimento si avvale dell'opera dei gruppi nazionali e istituti di ricerca scientifica sotto indicati. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Gruppo nazionale difesa dai terremoti

Gruppo nazionale di Vulcanologia

Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche

Gruppo nazionale difesa rischi chimico-industriale ed ecologico

Istituto nazionale di geofisica

VOLONTARIATO

Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

(Decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613)

Fonte dati Dipartimento Protezione Civile www.protezionecivile.it

 

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Aggiornato il: 08 maggio 2001